Fra le 20 materie legislative concorrenti vi è il Governo del territorio che insieme ai, beni paesaggistici e culturali, all’Ambiente ed alla Protezione civile e infrastrutture sono quelle maggiormente ricorrenti (con più o meno sottolineatura) fra le richieste delle Regioni (e fra queste certamente il Piemonte ) nell’applicazione dell’art. 116. Il Governo del territorio è materia che deve essere considerata una competenza “oggettivamente” concorrente (oltre che a mio modesto avviso, anche per le autorevoli posizioni in merito e, fra le altre, quelle fermamente sostenute dal 2001 dall’Istituto Nazionale di Urbanistica; ciò sia per il carattere transcalare e multilivello istituzionale di questa complessa “materia” (più che una materia andrebbe giuridicamente e tecnicamente considerata e condivisa come un insieme complesso di funzioni fra loro interagenti), sia per chiarire le indispensabili relazioni con alcune materie esclusive o concorrenti (tutele e valorizzazioni ambientali e dei beni culturali fra tutte), sia per fondamentali ragioni di merito quali i temi sostantivi che riguardano, non solo in primis, la conformazione delle proprietà (vincoli, espropriazione, principi di perequazione..), ma anche un’applicazione omogenea nazionale del principio di sussidiarietà-adeguatezza-differenziazione alla pianificazione, alla formazione ed approvazione dei Piani e delle loro integrate valutazioni ambientali, il contenimento del consumo di suolo e la rigenerazione urbana e territoriale, la garanzia di dotazione di standard di spazi e servizi pubblici, la fiscalità urbanistica, le grandi scelte infrastrutturali e ambientali, opportuni programmi straordinari per le città, i principi essenziali della disciplina edilizia, l'abusivismo edilizio e le sanzioni, …). E’ in questo quadro che l’INU ha atteso, proposto ed incalzato (e lo sta facendo) lo Stato (Parlamento e Governi) ad emanare la necessaria organica Legge di principi fondamentali e di cui ancora oggi sembrano perdute le tracce, con conseguenze negative per il governo del territorio, per la stessa necessaria attività legislativa delle Regioni e soprattutto per l’innovazione della pianificazione delle città e dei territori. In altri termini, il Governo del territorio era (e resta) ancora difficile da attribuire come materia esclusiva allo Stato e, per motivazioni opposte, altrettanto discutibile e irragionevole sarebbe anche una sua attribuzione esclusiva alle Regioni (per reali rischi di frammentazione legislativa, contenzioso fra Stato e Regioni, assenza di fondamentali riferimenti unitari, ecc.). Il punto da considerare, e su cui spostare attenzione, impegno e la “trattativa”, può piuttosto essere quello di come “scolpire” la massa della poco articolata e definita “materia” concorrente governo del territorio, per fare emergere (come esito della scultura) proprio quei pochi, essenziali, chiari indispensabili e condivisi oggetti dei “Principi fondamentali” (forse: la conformazione delle proprietà e la non durata a tempo indeterminato dei diritti di edificabilità privati assegnati dal Piano urbanistico, analogamente al tempo definito dei vincoli pubblici; la struttura e finalità della fiscalità urbanistica; la sussidiarietà nell’ approvazione dei piani ; alcune finalità strategiche nazionali come il contenimento del consumo di suolo,….) idonei ad evitare percorsi tortuosi, contenziosi continui, insostenibili frammentazioni, caleidoscopi ed eclettismi legislativi regionali su un campo così complesso e costituente valore e materia.

L’”autonomia differenziata” delle Regioni nella materia Governo del territorio / Barbieri, CARLO ALBERTO. - In: IL PIEMONTE DELLE AUTONOMIE. - ISSN 2385-085X. - ELETTRONICO. - 2/2019, anno VI:(2019), pp. 1-6.

L’”autonomia differenziata” delle Regioni nella materia Governo del territorio

Carlo Alberto Barbieri
2019

Abstract

Fra le 20 materie legislative concorrenti vi è il Governo del territorio che insieme ai, beni paesaggistici e culturali, all’Ambiente ed alla Protezione civile e infrastrutture sono quelle maggiormente ricorrenti (con più o meno sottolineatura) fra le richieste delle Regioni (e fra queste certamente il Piemonte ) nell’applicazione dell’art. 116. Il Governo del territorio è materia che deve essere considerata una competenza “oggettivamente” concorrente (oltre che a mio modesto avviso, anche per le autorevoli posizioni in merito e, fra le altre, quelle fermamente sostenute dal 2001 dall’Istituto Nazionale di Urbanistica; ciò sia per il carattere transcalare e multilivello istituzionale di questa complessa “materia” (più che una materia andrebbe giuridicamente e tecnicamente considerata e condivisa come un insieme complesso di funzioni fra loro interagenti), sia per chiarire le indispensabili relazioni con alcune materie esclusive o concorrenti (tutele e valorizzazioni ambientali e dei beni culturali fra tutte), sia per fondamentali ragioni di merito quali i temi sostantivi che riguardano, non solo in primis, la conformazione delle proprietà (vincoli, espropriazione, principi di perequazione..), ma anche un’applicazione omogenea nazionale del principio di sussidiarietà-adeguatezza-differenziazione alla pianificazione, alla formazione ed approvazione dei Piani e delle loro integrate valutazioni ambientali, il contenimento del consumo di suolo e la rigenerazione urbana e territoriale, la garanzia di dotazione di standard di spazi e servizi pubblici, la fiscalità urbanistica, le grandi scelte infrastrutturali e ambientali, opportuni programmi straordinari per le città, i principi essenziali della disciplina edilizia, l'abusivismo edilizio e le sanzioni, …). E’ in questo quadro che l’INU ha atteso, proposto ed incalzato (e lo sta facendo) lo Stato (Parlamento e Governi) ad emanare la necessaria organica Legge di principi fondamentali e di cui ancora oggi sembrano perdute le tracce, con conseguenze negative per il governo del territorio, per la stessa necessaria attività legislativa delle Regioni e soprattutto per l’innovazione della pianificazione delle città e dei territori. In altri termini, il Governo del territorio era (e resta) ancora difficile da attribuire come materia esclusiva allo Stato e, per motivazioni opposte, altrettanto discutibile e irragionevole sarebbe anche una sua attribuzione esclusiva alle Regioni (per reali rischi di frammentazione legislativa, contenzioso fra Stato e Regioni, assenza di fondamentali riferimenti unitari, ecc.). Il punto da considerare, e su cui spostare attenzione, impegno e la “trattativa”, può piuttosto essere quello di come “scolpire” la massa della poco articolata e definita “materia” concorrente governo del territorio, per fare emergere (come esito della scultura) proprio quei pochi, essenziali, chiari indispensabili e condivisi oggetti dei “Principi fondamentali” (forse: la conformazione delle proprietà e la non durata a tempo indeterminato dei diritti di edificabilità privati assegnati dal Piano urbanistico, analogamente al tempo definito dei vincoli pubblici; la struttura e finalità della fiscalità urbanistica; la sussidiarietà nell’ approvazione dei piani ; alcune finalità strategiche nazionali come il contenimento del consumo di suolo,….) idonei ad evitare percorsi tortuosi, contenziosi continui, insostenibili frammentazioni, caleidoscopi ed eclettismi legislativi regionali su un campo così complesso e costituente valore e materia.
2019
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