La vicenda dell’impugnazione della l. r. n. 7/2022 esprime il malessere che caratterizza la materia, di potestà concorrente, del governo del territorio. Da un canto, per l’assenza, proprio da parte dello Stato, di un quadro compiuto, aggiornato e ben definito di principi fondamentali; dall’altro, per il suo essere intrinsecamente permeata di interessi sensibili a tutela differenziata, il che rende spesso difficilmente districabile il riparto delle competenze legislative ed amministrative. Non è, dunque, un caso che nel ricorso del Governo prevalgano i motivi di incostituzionalità incentrati sulla violazione della materia, di potestà esclusiva statale, della tutela dell’ambiente, con riguardo ai valori paesaggistici, e – va rimarcato – sulla violazione dei principi fondamentali, in ordine ai quali lo Stato stesso non ha, però, sino ad ora legiferato ricavandoli, di conseguenza, dalla legge urbanistica. n. 1150/1942, e smi, e dal d.p.r. 380/2001.
Considerazioni sull’impugnazione da parte del Governo della l. r. Piemonte n. 7/2022 Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia / Barbieri, Carlo Alberto; Genesin, Maria Pia. - In: IL PIEMONTE DELLE AUTONOMIE. - ISSN 2385-085X. - ELETTRONICO. - 3-2022:(2022), pp. 1-16.
Considerazioni sull’impugnazione da parte del Governo della l. r. Piemonte n. 7/2022 Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia
BARBIERI, Carlo Alberto;
2022
Abstract
La vicenda dell’impugnazione della l. r. n. 7/2022 esprime il malessere che caratterizza la materia, di potestà concorrente, del governo del territorio. Da un canto, per l’assenza, proprio da parte dello Stato, di un quadro compiuto, aggiornato e ben definito di principi fondamentali; dall’altro, per il suo essere intrinsecamente permeata di interessi sensibili a tutela differenziata, il che rende spesso difficilmente districabile il riparto delle competenze legislative ed amministrative. Non è, dunque, un caso che nel ricorso del Governo prevalgano i motivi di incostituzionalità incentrati sulla violazione della materia, di potestà esclusiva statale, della tutela dell’ambiente, con riguardo ai valori paesaggistici, e – va rimarcato – sulla violazione dei principi fondamentali, in ordine ai quali lo Stato stesso non ha, però, sino ad ora legiferato ricavandoli, di conseguenza, dalla legge urbanistica. n. 1150/1942, e smi, e dal d.p.r. 380/2001.File | Dimensione | Formato | |
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