Perplessità destano il senso e le motivazioni dell' impugnazione, presso la Corte Costituzionale, da parte del Governo (con piglio forse un pò “neocentralista”) di 5 articoli 8su 86) della Legge regionale Piemonte n.13 del 29 maggio 2020 “Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l’emergenza da Covid19”. Lo Stato lo ha fatto invocando la lesione di parti della Costituzione, in particolare su 3 dei 5 articoli, con riferimento ai principi fondamentali di competenza dello Stato su una materia concorrente ex art 117 Cost.; principi fondamentali su cui peraltro dal 2001(!) lo Stato non ha, sufficientemente o per nulla, finora legiferato. Sotto questo profilo lo Stato (incluso naturalmente il Consiglio di Stato) ha invece, di volta in volta, “pescato” nella datatissima legislazione urbanistica nazionale , parziali e spesso obsolete parti ritenute e utilizzate come principi fondamentali “in essere”, in attesa di quelli “nuovi” da legiferare in ossequio all’art 117 Cost. sul “governo del territorio” (materia concorrente che ha nel 2001 sostituito, comprendendola in se, l’urbanistica). Per quanto riguarda la Lr 13/20 del Piemonte e i 26 articoli su 86 riferibili a materia urbanistico-edilizia, Una prima considerazione generale da fare riguarda la conferma di una non apprezzabile attitudine (in quanto da troppi anni largamente prevalente) del legislatore, sia statale (soprattutto) che regionale (Piemonte incluso), per uno “stile legislativo” caratterizzato da settorialismo, episodicità, parzialità normativa ed emergenzialità (molto spesso di tipo derogatorio). Una seconda considerazione più specifica evidenzia come debba destare perplessità la ricorrente individuazione di una materia in particolare da “semplificare” o derogare (per sveltire interventi ed investimenti); materia individuata nella pianificazione del territorio e nella regolazione urbanistico-edilizia così come disciplinate dalla legge regionale 56/1977 (di cui peraltro in Piemonte, da almeno 15 anni si discute infruttuosamente di una sua riforma organica).

Semplificazione urbanistico edilizia per la ripartenza post Covid nella Legge del Piemonte n. 13 del 2020: un provvedimento controverso fra Regione e Stato / Barbieri, Carlo Alberto. - In: IL PIEMONTE DELLE AUTONOMIE. - ISSN 2385-085X. - ELETTRONICO. - III:(2020), pp. 1-5.

Semplificazione urbanistico edilizia per la ripartenza post Covid nella Legge del Piemonte n. 13 del 2020: un provvedimento controverso fra Regione e Stato

BARBIERI, Carlo Alberto
2020

Abstract

Perplessità destano il senso e le motivazioni dell' impugnazione, presso la Corte Costituzionale, da parte del Governo (con piglio forse un pò “neocentralista”) di 5 articoli 8su 86) della Legge regionale Piemonte n.13 del 29 maggio 2020 “Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l’emergenza da Covid19”. Lo Stato lo ha fatto invocando la lesione di parti della Costituzione, in particolare su 3 dei 5 articoli, con riferimento ai principi fondamentali di competenza dello Stato su una materia concorrente ex art 117 Cost.; principi fondamentali su cui peraltro dal 2001(!) lo Stato non ha, sufficientemente o per nulla, finora legiferato. Sotto questo profilo lo Stato (incluso naturalmente il Consiglio di Stato) ha invece, di volta in volta, “pescato” nella datatissima legislazione urbanistica nazionale , parziali e spesso obsolete parti ritenute e utilizzate come principi fondamentali “in essere”, in attesa di quelli “nuovi” da legiferare in ossequio all’art 117 Cost. sul “governo del territorio” (materia concorrente che ha nel 2001 sostituito, comprendendola in se, l’urbanistica). Per quanto riguarda la Lr 13/20 del Piemonte e i 26 articoli su 86 riferibili a materia urbanistico-edilizia, Una prima considerazione generale da fare riguarda la conferma di una non apprezzabile attitudine (in quanto da troppi anni largamente prevalente) del legislatore, sia statale (soprattutto) che regionale (Piemonte incluso), per uno “stile legislativo” caratterizzato da settorialismo, episodicità, parzialità normativa ed emergenzialità (molto spesso di tipo derogatorio). Una seconda considerazione più specifica evidenzia come debba destare perplessità la ricorrente individuazione di una materia in particolare da “semplificare” o derogare (per sveltire interventi ed investimenti); materia individuata nella pianificazione del territorio e nella regolazione urbanistico-edilizia così come disciplinate dalla legge regionale 56/1977 (di cui peraltro in Piemonte, da almeno 15 anni si discute infruttuosamente di una sua riforma organica).
2020
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11583/2859343