Il tema del contenimento del consumo di suolo è ormai da quasi un decennio all’attenzione via via più diffusa e focalizzata, sia nel merito di questo importante obbiettivo, per il valore ecosistemico, paesaggistico, produttivo, socio-economico da assegnare al suolo come risorsa fondamentale e finita, sia per il profilo legislativo-normativo con cui si sta cercando di affrontarlo a livello nazionale e di alcune Regioni (fra cui il Piemonte). In questo quadro assume particolare importanza l’azione legislativa della Regione Piemonte, certamente nel merito di almeno due temi, ma anche avendo attenzione al metodo legislativo. Il primo tema riguarda l’innovazione degli strumenti della pianificazione d’area vasta (soprattutto per la Città metropolitana ma anche per le Province o “Aree vaste” del resto della Regione) e urbanistici locali (riformando completamente il PRGC, puntando sulla sperimentazione della pianificazione strutturale delle Unioni e dei Comuni di maggior dimensione, su strumenti operativi e regolativi di competenza comunale). Il Piemonte ha l’occasione per fare ciò adeguando la propria Legge urbanistica, ovviando così ad un ritardo di oltre un anno nel recepimento-attuazione della Riforma Delrio in materia di pianificazione strategica, territoriale ed urbanistica per le Unioni obbligatorie (e non). Il secondo tema concerne proprio le tre connesse problematiche del contenimento del consumo di suolo, della rigenerazione urbana (in qualche modo normata “settorialmente” dall’art. 14 della Lr 20/2009 e smi “Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica”) e della revisione degli oneri di urbanizzazione (da tempo materia poco aggiornata dalla Regione e su cui è recentemente parzialmente intervenuta con una DGR del febbraio 2016. Il punto è che tali tematiche non debbano essere affrontate separatamente con provvedimenti settoriali e che ciò possa trovare la sede più adeguata in una mirata (ma integrata) revisione (a tre anni ormai dalla lr 3/13) della Legge urbanistica n. 56/1977 .
Contenimento del consumo di suolo come obbiettivo e azione del governo del territorio / Barbieri, Carlo Alberto. - In: IL PIEMONTE DELLE AUTONOMIE. - ISSN 2385-085X. - ELETTRONICO. - II:(2016), pp. 1-5.
Contenimento del consumo di suolo come obbiettivo e azione del governo del territorio
BARBIERI, Carlo Alberto
2016
Abstract
Il tema del contenimento del consumo di suolo è ormai da quasi un decennio all’attenzione via via più diffusa e focalizzata, sia nel merito di questo importante obbiettivo, per il valore ecosistemico, paesaggistico, produttivo, socio-economico da assegnare al suolo come risorsa fondamentale e finita, sia per il profilo legislativo-normativo con cui si sta cercando di affrontarlo a livello nazionale e di alcune Regioni (fra cui il Piemonte). In questo quadro assume particolare importanza l’azione legislativa della Regione Piemonte, certamente nel merito di almeno due temi, ma anche avendo attenzione al metodo legislativo. Il primo tema riguarda l’innovazione degli strumenti della pianificazione d’area vasta (soprattutto per la Città metropolitana ma anche per le Province o “Aree vaste” del resto della Regione) e urbanistici locali (riformando completamente il PRGC, puntando sulla sperimentazione della pianificazione strutturale delle Unioni e dei Comuni di maggior dimensione, su strumenti operativi e regolativi di competenza comunale). Il Piemonte ha l’occasione per fare ciò adeguando la propria Legge urbanistica, ovviando così ad un ritardo di oltre un anno nel recepimento-attuazione della Riforma Delrio in materia di pianificazione strategica, territoriale ed urbanistica per le Unioni obbligatorie (e non). Il secondo tema concerne proprio le tre connesse problematiche del contenimento del consumo di suolo, della rigenerazione urbana (in qualche modo normata “settorialmente” dall’art. 14 della Lr 20/2009 e smi “Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica”) e della revisione degli oneri di urbanizzazione (da tempo materia poco aggiornata dalla Regione e su cui è recentemente parzialmente intervenuta con una DGR del febbraio 2016. Il punto è che tali tematiche non debbano essere affrontate separatamente con provvedimenti settoriali e che ciò possa trovare la sede più adeguata in una mirata (ma integrata) revisione (a tre anni ormai dalla lr 3/13) della Legge urbanistica n. 56/1977 .File | Dimensione | Formato | |
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