Lo scritto, che muove da un commento all’art. 58 del Codice del processo amministrativo, affronta argomenti distinti: revoca e modifica delle ordinanze cautelari collegiali e riproposizione della domanda cautelare respinta. L’analisi viene estesa anche alle misure cautelari monocratiche e ante causam. Si esaminano altresì gli orientamenti interpretativi originati dalla previsione dell’art. 58, in base alla quale la revoca può essere richiesta anche nei casi di cui all’art. 395 c.p.c.: secondo parte della dottrina, la disposizione avrebbe voluto estendere i casi di revoca includendovi le cause di revocazione; secondo altri studiosi la norma avrebbe invece sancito la possibilità di revocazione delle ordinanze, incorrendo però in un bisticcio terminologico. Lo scritto prende posizione a favore di questa seconda impostazione.
Commento all'art. 58 (Revoca o modifica delle misure cautelari collegiali e riproposizione della domanda cautelare respinta) / Molaschi, Viviana - In: Codice del Processo Amministrativo 2012. (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, Aggiornato con D.lgs 15 novembre 2011 n. 195). Annotato con Dottrina, Giurisprudenza e Formule. Tomo 2, Il processo amministrativo di primo grado / Garofoli Roberto;Ferrari Giulia. - STAMPA. - ITA : Nel diritto, 2012. - ISBN 978-88-6657-073-8. - pp. 1021-1031
Commento all'art. 58 (Revoca o modifica delle misure cautelari collegiali e riproposizione della domanda cautelare respinta)
MOLASCHI, Viviana
2012
Abstract
Lo scritto, che muove da un commento all’art. 58 del Codice del processo amministrativo, affronta argomenti distinti: revoca e modifica delle ordinanze cautelari collegiali e riproposizione della domanda cautelare respinta. L’analisi viene estesa anche alle misure cautelari monocratiche e ante causam. Si esaminano altresì gli orientamenti interpretativi originati dalla previsione dell’art. 58, in base alla quale la revoca può essere richiesta anche nei casi di cui all’art. 395 c.p.c.: secondo parte della dottrina, la disposizione avrebbe voluto estendere i casi di revoca includendovi le cause di revocazione; secondo altri studiosi la norma avrebbe invece sancito la possibilità di revocazione delle ordinanze, incorrendo però in un bisticcio terminologico. Lo scritto prende posizione a favore di questa seconda impostazione.File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/11583/2977367