Il governo del territorio era e resta ancora difficile da attribuire come materia esclusiva allo Stato e, per motivazioni opposte, altrettanto discutibile e irragionevole sarebbe anche una sua attribuzione esclusiva alle Regioni (per reali rischi di frammentazione legislativa, contenzioso fra Stato e Regioni, assenza di fondamentali riferimenti unitari, ecc.). Tuttavia, non si può non sottolineare, ancora una volta, la vistosa responsabilità dello Stato che, in 18 anni, non ha saputo redigere e approvare nessuna legge di principi fondamentali riguardante le 20 materie concorrenti, condizione posta dal Titolo V del 2001 perché, a valle del telaio nazionale e fondamentale di esse, le Regioni avrebbero dovuto fare buone e caratterizzate territorialmente leggi di contenuto e disciplina di una data “materia concorrente” e soprattutto, per quanto qui di interesse, quella del governo del territorio. Il punto da considerare, e su cui spostare attenzione, impegno e la “trattativa”, politica, può essere quello di come “scolpire” la massa della poco articolata e definita “materia” concorrente governo del territorio, per fare emergere (come esito della scultura) proprio quei pochi, essenziali, chiari indispensabili e condivisi oggetti dei “Principi fondamentali” (a mio avviso: la conformazione delle proprietà e la non durata a tempo indeterminato dei diritti di edificabilità privati assegnati dal Piano urbanistico, analogamente a quanto statuito per i vincoli pubblici il cui tempo di validità è stabilito in 5 anni; la struttura e le finalità della fiscalità urbanistica; la sussidiarietà nell’ approvazione dei piani ; alcune finalità strategiche nazionali come il contenimento del consumo di suolo,….) idonei ad evitare percorsi tortuosi, contenziosi continui, insostenibili frammentazioni, caleidoscopi ed eclettismi legislativi regionali su un campo così complesso e costituente valore oltre che essere una materia. Su tutto il resto e l’altro che attiene alla materia, a quel punto ed ai sensi dell’art. 116, si potrà attribuire piena potestà legislativa, in questo senso differenziata ed aumentata, alle Regioni.
Il Governo del territorio nell’ autonomia differenziata delle Regioni: un tema da mettere più in luce / BARBIERI, CARLO ALBERTO. - STAMPA. - (2020), pp. 25-30.
Titolo: | Il Governo del territorio nell’ autonomia differenziata delle Regioni: un tema da mettere più in luce. |
Autori: | |
Data di pubblicazione: | 2020 |
Titolo del libro: | Nuove Prospettive per la pianificazione del territorio - New urban planning perspectives |
Abstract: | Il governo del territorio era e resta ancora difficile da attribuire come materia esclusiva allo ...Stato e, per motivazioni opposte, altrettanto discutibile e irragionevole sarebbe anche una sua attribuzione esclusiva alle Regioni (per reali rischi di frammentazione legislativa, contenzioso fra Stato e Regioni, assenza di fondamentali riferimenti unitari, ecc.). Tuttavia, non si può non sottolineare, ancora una volta, la vistosa responsabilità dello Stato che, in 18 anni, non ha saputo redigere e approvare nessuna legge di principi fondamentali riguardante le 20 materie concorrenti, condizione posta dal Titolo V del 2001 perché, a valle del telaio nazionale e fondamentale di esse, le Regioni avrebbero dovuto fare buone e caratterizzate territorialmente leggi di contenuto e disciplina di una data “materia concorrente” e soprattutto, per quanto qui di interesse, quella del governo del territorio. Il punto da considerare, e su cui spostare attenzione, impegno e la “trattativa”, politica, può essere quello di come “scolpire” la massa della poco articolata e definita “materia” concorrente governo del territorio, per fare emergere (come esito della scultura) proprio quei pochi, essenziali, chiari indispensabili e condivisi oggetti dei “Principi fondamentali” (a mio avviso: la conformazione delle proprietà e la non durata a tempo indeterminato dei diritti di edificabilità privati assegnati dal Piano urbanistico, analogamente a quanto statuito per i vincoli pubblici il cui tempo di validità è stabilito in 5 anni; la struttura e le finalità della fiscalità urbanistica; la sussidiarietà nell’ approvazione dei piani ; alcune finalità strategiche nazionali come il contenimento del consumo di suolo,….) idonei ad evitare percorsi tortuosi, contenziosi continui, insostenibili frammentazioni, caleidoscopi ed eclettismi legislativi regionali su un campo così complesso e costituente valore oltre che essere una materia. Su tutto il resto e l’altro che attiene alla materia, a quel punto ed ai sensi dell’art. 116, si potrà attribuire piena potestà legislativa, in questo senso differenziata ed aumentata, alle Regioni. |
ISBN: | 978-88-7603-202-8 |
Appare nelle tipologie: | 2.1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) |
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http://hdl.handle.net/11583/2804352