L’apertura dei mercati, la caduta delle barriere nazionali, il venire meno del controllo statale sui mercati ha avuto come conseguenza sempre più evidente che alle regole statali si siano andate sostituendo discipline bilaterali, multilaterali, e sovranazionali. La crisi della sovranità economica degli Stati ha portato alla costituzione di ordini sovranazionali, costituiti in rete piuttosto che in gerarchie. Negli ordinamenti nazionali si è assistito e si assiste all'istituzione e poi alla moltiplicazione degli enti pubblici a vari livelli di governo, da quello centrale a quello locale, e all'affacciarsi e poi al moltiplicarsi di figure ibride, costituite da organismi vagamente definibili “semi-pubblici”. Il numero e la varietà di tali organismi non solo ha reso particolarmente difficile individuarne la collocazione giuridica ma ha posto anche il problema dell’accountability Si assiste al trasferimento di elementi di un’esperienza giuridica nazionale in un’altra e da un’esperienza giuridica nazionale alla dimensione globale e si osservano successive ricadute di essi negli ordini giuridici domestici La globalizzazione giuridica ammette la diversità dei diritti nazionali, e anzi riserva a questi una sorta di diritto alla differenza, o lasciando interi campi scoperti, a disposizione del diritto statale, oppure attraverso misure derogatorie, o con altre tecniche che lasciano spazi, creano intrecci, stabiliscono equilibri e compensazioni. È difficile analizzare la concatenazione verticale e orizzontale tra diritti nazionali, diritti sopranazionali e diritto globale, perché ancora non è ben nota la grammatica giuridica universale, mentre è nota quella degli ordini giuridici domestici. Questo lavoro si pone l’obiettivo di costruire un metodo che permetta di comprendere linguaggi che sembrano tanto diversi tra loro. A tal fine propone di partire dalla constatazione che nell’interdipendenza economica si possono utilizzare come grammatica elementare e universale i fondamentali dell’economia. I fondamentali del diritto possono essere ritrovati nei principi alla base del diritto amministrativo (giusto procedimento, imparzialità dell’azione amministrativa, ecc.) un tempo appannaggio degli Stati. Il principio del “giusto procedimento” non è sancito sempre dai trattati internazionali, ma è spesso sviluppato dagli organi giudiziari. Questi lo traggono dalle disposizioni che vietano l’arbitrarietà e da quelle sulla ragionevolezza, previste da discipline di settore come quelle relative al commercio Oggi quando si parla di diritto amministrativo si deve essere pronti a passare dal livello domestico a quello globale e viceversa. Si parla di diritto amministrativo globale e in tale ambito si situa il rapporto tra i pubblici poteri e il cittadino e, per quanto qui di interesse, tra i pubblici poteri e l’impresa.

IL DIRITTO DELL'IMPRESA NEL DIRITTO AMMINISTRATIVO GLOBALE / Carosso, Giancarlo. - STAMPA. - (2013), pp. 1-358.

IL DIRITTO DELL'IMPRESA NEL DIRITTO AMMINISTRATIVO GLOBALE

CAROSSO, Giancarlo
2013

Abstract

L’apertura dei mercati, la caduta delle barriere nazionali, il venire meno del controllo statale sui mercati ha avuto come conseguenza sempre più evidente che alle regole statali si siano andate sostituendo discipline bilaterali, multilaterali, e sovranazionali. La crisi della sovranità economica degli Stati ha portato alla costituzione di ordini sovranazionali, costituiti in rete piuttosto che in gerarchie. Negli ordinamenti nazionali si è assistito e si assiste all'istituzione e poi alla moltiplicazione degli enti pubblici a vari livelli di governo, da quello centrale a quello locale, e all'affacciarsi e poi al moltiplicarsi di figure ibride, costituite da organismi vagamente definibili “semi-pubblici”. Il numero e la varietà di tali organismi non solo ha reso particolarmente difficile individuarne la collocazione giuridica ma ha posto anche il problema dell’accountability Si assiste al trasferimento di elementi di un’esperienza giuridica nazionale in un’altra e da un’esperienza giuridica nazionale alla dimensione globale e si osservano successive ricadute di essi negli ordini giuridici domestici La globalizzazione giuridica ammette la diversità dei diritti nazionali, e anzi riserva a questi una sorta di diritto alla differenza, o lasciando interi campi scoperti, a disposizione del diritto statale, oppure attraverso misure derogatorie, o con altre tecniche che lasciano spazi, creano intrecci, stabiliscono equilibri e compensazioni. È difficile analizzare la concatenazione verticale e orizzontale tra diritti nazionali, diritti sopranazionali e diritto globale, perché ancora non è ben nota la grammatica giuridica universale, mentre è nota quella degli ordini giuridici domestici. Questo lavoro si pone l’obiettivo di costruire un metodo che permetta di comprendere linguaggi che sembrano tanto diversi tra loro. A tal fine propone di partire dalla constatazione che nell’interdipendenza economica si possono utilizzare come grammatica elementare e universale i fondamentali dell’economia. I fondamentali del diritto possono essere ritrovati nei principi alla base del diritto amministrativo (giusto procedimento, imparzialità dell’azione amministrativa, ecc.) un tempo appannaggio degli Stati. Il principio del “giusto procedimento” non è sancito sempre dai trattati internazionali, ma è spesso sviluppato dagli organi giudiziari. Questi lo traggono dalle disposizioni che vietano l’arbitrarietà e da quelle sulla ragionevolezza, previste da discipline di settore come quelle relative al commercio Oggi quando si parla di diritto amministrativo si deve essere pronti a passare dal livello domestico a quello globale e viceversa. Si parla di diritto amministrativo globale e in tale ambito si situa il rapporto tra i pubblici poteri e il cittadino e, per quanto qui di interesse, tra i pubblici poteri e l’impresa.
2013
9788882181765
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